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L’AQUILA – Basta una parola in più, “progettista”, e due in meno, “collaudatore statico”, per mandare in tilt il nuovo sistema di norme sulla ricostruzione post-sisma dell’Aquila, composto dall’articolo di un decreto legge, già approvato dal governo Renzi e che, quindi, sarà esecutivo non appena pubblicato in Gazzetta ufficiale, e da una proposta di legge presentata al Senato. Sono infatti in contraddizione, con conseguenze potenzialmente nefaste, il comma 2 dell’articolo 11 del cosiddetto “decreto enti locali”, che andrà convertito in legge entro 60 giorni, e l’articolo 4 del disegno di legge depositato dalla senatrice Stefania Pezzopane e da altri suoi colleghi del Partito democratico. Un pasticcio che è stato già denunciato dall’Associazione costruttori (Ance) e che, se mantenuto, metterà all’angolo le ditte locali, dando il via libera a una nuova invasione di aziende forestiere. Contestazioni anche nella parte che risolve i contratti delle aziende in concordato preventivo o in continuità: una punizione ritenuta troppo dura, dagli stessi costruttori, per società che un giudice deve aver ritenuto sane, sebbene in difficoltà, salvandole dal fallimento e ammettendole, appunto, all’istituto del concordato. Per la senatrice e gli amministratori locali si tratta di sviste o di intromissioni di altre istituzioni, come lo stesso governo o l’autorità anticorruzione di Raffaele Cantone, che hanno portato a questi intoppi. Per molti addetti ai lavori potrebbe trattarsi anche di un escamotage ad arte dell’esecutivo per tirare la cinghia o favorire interessi altri.
PROGETTISTI E RAPPORTI CON LE DITTE
La norma sulle incompatibilità già passata nel decreto varato dal governo vieta di scegliere un’impresa per i lavori di ricostruzione con la quale, appunto, il progettista incaricato, oltre al direttore dei lavori, abbia avuto rapporti professionali nell’ultimo triennio. La proposta di legge, che dovrà essere discussa a palazzo Madama e servirà come “serbatoio” da cui pescare contenuti per la legge di conversione del decreto, da approvare in 2 mesi, ha un testo diverso: sono sempre il direttore dei lavori, ma in più il collaudatore, non il progettista, a essere obbligati a non avere avuto rapporti nei 3 anni precedenti con la ditta a cui viene affidata la commessa. La senatrice Pezzopane, dal canto suo, con due note in due giorni ha ammesso i “gravi errori” per i quali ha chiesto un incontro al sottosegretario Paola De Micheli, ma ha anche tenuto a chiarire che non sono sue le responsabilità.
Quali le differenze?
PROGETTISTI E RAPPORTI CON LE DITTE
ARTICOLO 11 COMMA 2 DECRETO ENTI LOCALI
Il progettista e il direttore dei lavori non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati con l’impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto.
ARTICOLO 4 COMMA 14 DDL PEZZOPANE
14. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico non possono avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di dipendenza con l’impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione e/o dell’impresa subappaltatrice. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico devono altresì impegnarsi, al momento dell’affidamento dell’incarico, a non intrattenere tali rapporti per i tre anni successivi alla conclusione dell’incarico.
CONCORDATO E CONTRATTI
ARTICOLO 11 COMMA 7 DECRETO ENTI LOCALI
In caso di fallimento dell’affidatario dei lavori o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso, nonché nei casi previsti dall’articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione s’intende risolto di diritto.
ARTICOLO 7 COMMA 2 DDL PEZZOPANE
2. In caso di concordato preventivo e in continuità il contributo acquisisce destinazione vincolata per il pagamento al cento per cento dei creditori, anche se privilegiati, delle commesse oggetto dell’indennizzo. Qualora, in riferimento al contributo, non ricorrano le condizioni del presente comma il concordato va trattato alla stregua del fallimento.
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