Il 10 marzo 1310 a Sulmona nacquero la chiesa e l’ospedale della SS. Annunziata per rogito notarile di Barnaba Gualtieri “construeretur et construatur per dictos Magistros et Confratres in dominus, seu apothecis (…)” per l’iniziativa congiunta del sodalizio laicale “Confratibus Compenitentiarijs” e loro sostenitori, i “Solidalibus”, di altre figure convenute, i “Consolidabus”, e del Vescovo “Episcopus pro parte et nomine Valvensis et predicte Suomonensis / Ecclesiarum” di origini salernitane Andrea Capograssi, di riconosciute competenze in campo medico che con molta probabilità concorsero a dare impulso ai progetti ospitalieri ed assistenziali. Il patrimonio dell’Ente della SS. Annunziata comprendeva beni fondiari, armentizi e manifatturieri da cui derivavano ingenti rendite destinate al sostegno dell’attività liturgica della Chiesa (foto. 1), dell’Ospedale, dell’Orfanotrofio(6) e del Conservatorio dei SS. Cosimo e Damiano. Il rapporto della SS. Annunziata con l’autorità centrale, l’organismo municipale e le autorità ecclesiastiche, tuttavia, è stato caratterizzato sin da pochi anni dopo la fondazione da contraddizioni, confronti e conflitti e da una sostanziale poca linearità. Il peso delle autorità ecclesiastiche, in particolare, inizialmente aumentò in breve tempo giacché la chiesa e l’ospedale furono acquisiti dall’Ordine dei Gerosolimitani o Cavalieri di San Giovanni, depositari di un’autorevole, prestigiosa e lunga tradizione nel campo dell’assistenza pubblica. I Cavalieri dell’Ordine dei Gerosolimitani o Cavalieri di San Giovanni erano nati intorno al 1080 ad opera del Beato Gerardo che, per soddisfare la maggiore necessità di spazio per l’accoglienza di un più elevato flusso di pellegrini in Terrasanta, con un manipolo di frati aveva costruito la chiesa di San Giovanni Battista, creato una pia fondazione, uno xenodochium ed era divenuto praepositus et institutor dei Fratres Xenodochii Hierosolymitani; dal 1099 in poi la storia dell’Ospedale èra sovente intrecciata con quella del Santo Sepolcro e l’11 febbraio 1113, con Bolla Piae postulatio voluntatis, emanata da Benevento e diretta a Gerardo “Institutori ac praeposito Hierosolymitani Xenodochii”, Papa Pasquale II aveva concesso ai Fratres Hospitalis S. Ioannis l’approvazione della Santa Sede ed aveva accolto l’istituzione sotto il Beati Petri Apostoli Patrocinio che conferiva ai Fratres Pauperum Domus Hospitalis Hierosolymitani la massima esenzione secondo il diritto canonico medievale.
Foto 1
L’Ordine dal 1310 ha quartier generale a Rodi ed a livello istituzionale è sovrano su un territorio e gode di estrema libertà di decisione e movimento. Appena nove anni prima, con la soppressione dei Templari, la Commissione speciale nominata da Papa Clemente V con Bolla Ad providam Christi vicarii impone l’assimilazione di parte dei beni prevalentemente immobiliari e assistenziali dei Templari in quelli Ospedalieri mentre il Re di Francia Filippo IV induce il Pontefice ad obbligare i Cavalieri Gerosolimitani a corrispondergli una enorme somma di tornesi a indennizzo per la prosecucio negocii Templariorum, nonostante i Giovanniti siano creditori del Re di circa il 40% di tale denaro. Anche gli altri Stati europei seguono la politica del re di Francia.
di S. Giovanni Gerosolimitano al predetto signore Fra Elione Maestro presente che riceve e solennemente stipula per sé e per il predetto Ordine dell’Ospedale diede, consegnò, concesse e donò ogni diritto ed azione, che al detto Matteo e ai nominati fondatori compete e possa competere sulla detta nuova chiesa ed in favore di essa, con le infrascritte condizioni della medesima ai fondatori per sempre riservate. Ossia in primo luogo che il Rettore di detta nuova Chiesa a presentazione dei fondatori della chiesa stessa e di quelli che da essi siano delegati debba, dal Religioso padre Priore del medesimo ospedale di Capua, e da chi ne fa le veci, essere confermato, visitato e guidato di pieno diritto nella chiesa sudderra. Similmente che il Rettore nella medesima chiesa, così confermato, debba porre e confermare i Cappellani, che i fondatori della predetta chiesa al medesimo Rettore abbiano condotti e presentati per celebrare i divini uffici. Che al termine di ogni sei mesi i detti Cappellani per mezzo del Rettore della nuova Chiesa debbano essere rimossi e sostituiti. Così pure che tutti i beni mobili e stabili della stessa chiesa, acquistati e da acquistarsi non debbano dal detto Maestro Priore di Capua o da altra qualsiasi persona dell’Ospedale suddetto, qualunque sia la carica che occupi, essere trasferiti o recati in altra chiesa o luogo dell’Ospedale medesimo.
Il Rettore predetto inoltre sarà tenuto a dare porre ed erogare le oblazioni e sovvenzioni della medesima chiesa, che eventualmente facessero i cittadini di detta regione alla chiesa medesima, per sostentamento di quelli che dimorano all’Ospedale, eccettuate le oblazioni e sovvenzioni che in ogni giorno della festività della Beata Vergine sogliono essere portate, le quali sono tutte da erogarsi in favore del Rettore. Detta chiesa poi, o il Rettore della stessa Chiesa per essa, darà ogni anno al prefato Priore di Capua nel giorno festivo della Beata Maria di Febbraio, 5 libbre di cera per XX censo, in segno di sottomissione. Inoltre i delegati dei predetti fondatori, a governare i beni temporali della chiesa, alla fine di ogni sei mesi, siano tenuti a rendere ragione della gestione della chiesa. Che infine quando alcuno, morendo, abbia scelto sepoltura in detta chiesa, in essa sia ricevuto e sepolto, così come si ricevono e seppelliscono nelle altre chiese e luoghi del predetto ospedale.
Di Raimondo Villano
Accademia Storia Arte Sanitaria
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.