La Corte di Appello civile dell’Aquila ha rigettato gli appelli proposti da Adsu e Regione Abruzzo ritenendoli infondati in fatto e in diritto ed ha dichiarato le responsabilità della Regione Abruzzo, dell’Adsu L’Aquila, l’Azienda per il diritto allo studio universitario per la morte di Hussein Hamade, detto “Michelone” ragazzo israeliano di 21 anni, studente della facoltà di Medicina, deceduto il 6 aprile 2009 nel crollo della Casa dello Studente.
I due enti condannati per la vicenda sembrerebbero già aver fatto trapelare che presenteranno ricorsi in Cassazione.
All’interno della sentenza la Corte d’Appello ha sottolineato i profili di responsabilità dei due enti e secondo quanto scritto la Regione è coinvolta in quanto ente proprietario dell’immobile di via XX settembre, mentre l’Adsu in quanto ente gestore, all’epoca in cui furono eseguiti i lavori di trasformazione del Palazzo Angelini a studentato per universitari fuori sede, e soprattutto nella sentenza si legge con riferimento all’ADUS che abbia agito “omettendo qualsiasi intervento di consolidamento strutturale atteso che l’immobile era già stato ritenuto da Abruzzo Engineering (ente regionale) fabbricato con ‘criticità strutturali’ e quindi necessitava di interventi di consolidamento statico e sismico”.
Si tratta, secondo i giudici di secondo grado, di responsabilità solidale degli enti Regione Abruzzo e Adsu con gli ingegneri e i tecnici già condannati in via definitiva dalla Cassazione, per i reati di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, crollo di edificio e disastro colposo. E condanna solidale di tutti i soggetti responsabili per difetti costruttivi, manutentivi o in ragione di colpose condotte omissive e commissive in rapporto causale con il crollo e con un aggravamento degli effetti del crollo.
I magistrati della Corte di Appello hanno ripercorso tutta la vicenda processuale – da quella penale, pm Fabio Picuti, al Gup, Giuseppe Grieco – con conferma della Corte di appello e Cassazione oltre la sentenza civile di primo grado, rimarcando le cause del crollo e i profili di responsabilità civile, rigettando tutte le tesi degli appellanti, confermando il risarcimento danni per tutti i familiari di Michelone, con condanna per gli appellanti alle spese processuali. Rigettando la tesi del sisma come “evento eccezionale ed imprevedibile tale da costituire un caso fortuito o forza maggiore, da escludere totalmente la responsabilità umana”
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